Democrazia Partecipativa

Comune di Santa Teresa di Riva

La democrazia partecipativa e diretta non vuole sostituire la democrazia rappresentativa bensì vuole migliorarla ed integrarla dando ai cittadini strumenti efficaci per poter intervenire nel corso di un mandato amministrativo quinquennale.

Con la Legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali” è stata fissata per legge l’autonomia dei Comuni che viene esercitata attraverso l’autonomia statutaria e finanziaria.
Il capo III della legge stabilisce gli Istituti di Partecipazione: Art. 6 “Partecipazione Popolare; Art.  7 “Azione popolare, diritti d’accesso e informazioni dei cittadini; Art. 8 “Difensore civico”.

Nel 2000 tramite il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” sono state promulgate nuove disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.

Rispetto alle legge del 1990, i Comuni grazie al Decreto del 2000 possono introdurre i Referendum propositivi, abrogativi e consultivi, perché nel decreto legislativo n. 267 si parla genericamente di referendum e non di referendum consultivi come nella legge 142.

Inoltre il decreto stabilisce che i Comuni devono dotarsi di regolamenti attuativi degli organismi di partecipazione (Il Comune di Santa Teresa n’è sprovvisto).

Per le  Regioni a Statuto Autonomo come la Sicilia, la Legge Costituzionale 3/2001 stabilisce che  le regioni Autonome hanno la competenza di definire i contenuti degli statuti dei loro comuni.

A tale proposito la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali” all’art. 3 “Partecipazione popolare e azione popolare  recita:
1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituita dalle seguenti:
"b) 6, con le seguenti modifiche:
- al comma 1, le parole "dei cittadini" sono sostituite con la parola "popolare";
- al comma 2, dopo la parola "statuto" sono aggiunte le seguenti:
"nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10";
- al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Devono essere altresì previsti referendum consultivi e possono essere previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini";
- al comma 4, le parole "in coincidenza con altre operazioni di voto" sono sostituite dalle seguenti: "con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali".
Una grossa limitazione all’utilizzo dei referendum è costituito dall’alto numero delle firme da raccogliere generalmente richiesto e dal quorum. Alcuni sostengono che il quorum essendo previsto a livello nazionale nei referendum abrogativi nella costituzione, obbliga comuni, provincie e regioni ad introdurre il quorum nei referendum locali. Questo non è vero anche alla luce di una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza del 2.12.2004 n. 372) che ha stabilito che l’articolo 75 della Costituzione, che prevede il quorum a livello nazionale, non comporta l’obbligo del quorum per i referendum previsti negli statuti degli enti locali.

Considerato che:
1.      l’attuale livello di partecipazione dei cittadini è scarso e che la trasparenza dei comportamenti degli amministratori comunali è insufficiente;
2.      il regolamento attuativo dei referendum è previsto dallo statuto comunale di Santa Teresa di Riva ma non è ancora redatto;
3.      stiamo vivendo in epoca caratterizzata dall’allontanamento generalizzato dei cittadini dalle istituzioni;
4.      è compito di una buona amministrazione cercare di diminuire la distanza tra eletti e cittadini;
5.      il vigente Statuto del Comune di Santa Tersa di Riva prevede di garantire ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico amministrativa del comune;
6.  il mancato raggiungimento del  quorum previsto nel referendum porterebbe ad un notevole frustrazione dei cittadini che si sono impegnati o hanno votato e si rivelerebbe un’inutile perdita di tempo e di denaro pubblico.
7.    le vie per l’introduzione e l’applicazione della democrazia diretta nel Comune di Santa Teresa di Riva o in qualunque altro comune sono due:
  • attraverso una LISTA CIVICA  che compete e vince le elezioni ed introduce ed applica la democrazia diretta perché parte integrante del suo programma; 
  • attraverso quanto previsto dall’art, 11 comma 4 dello Statuto Comunale: “Nell’ambito dell’esercizio dell’azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui all’Art. 91 è ammessa l’iniziativa da parte di almeno 1/8 degli elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli”.  
Per quanto sopra questa seconda opzione potrebbe risultare di difficile attuazione almeno quanto la prima.