Bozza regolamento attuazione dei diritti di partecipazione

Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare
Comune di Santa Teresa di Riva

 
Art. 1 - Finalità
  1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall'art.8 del D.Lgs. 267/2000 (1), dalla L. R. 30/2000 e dagli artt. Del titolo I e titolo VI dello Statuto Comunale (2), intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.
  2. Attraverso l’iniziativa popolare e i Referendum i cittadini elettori esprimono i propri intendimenti in merito a tematiche che rivestano rilevante interesse per l’intera comunità locale e rientrino tra le materie di esclusiva competenza comunale.

Art. 2 – Diritti di udienza - Istanze - Petizioni - Proposte
  1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'Amministrazione Comunale richieste di udienza, istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.
  2. L'istituto della istanza si caratterizza come una formale richiesta scritta, rivolta agli organi o ai dirigenti dell'Ente, per richiedere atti di loro competenza, audizioni o per presentare memorie sui contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune.
  3. L'istituto della petizione si caratterizza come una domanda rivolta ai competenti organi elettivi dell'Ente con la quale si espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e ad altri indirizzi operativi, semplificazioni di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi dell'Ente.
  4. L'istituto della iniziativa popolare rappresenta un atto di impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi.

Art. 3 - Titolarità del diritto di presentazione
  1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti come sopra determinati sono i cittadini individuati ai sensi dell'art. 14 comma 3 dello Statuto (3) , fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto stesso.
  2. I soggetti di cui al precedente comma, ove non siano residenti, dichiarano in calce all'istanza, petizione o proposta, di esercitare la propria attività di lavoro, di studio o di utente del servizio, nel Comune di Santa Teresa di Riva indicando:
a)      l'impresa o l'ente presso cui prestano attività lavorativa, o, in caso di lavoro autonomo, la società o la ditta di cui sono titolari;
b)      l'Istituto scolastico o di formazione professionale in cui sono iscritti;
c)      il servizio o i servizi di cui sono utenti.
  1. Qualora l'esercizio dei diritti sia esercitato da cittadini dell'Unione Europea o da stranieri regolarmente soggiornanti, gli stessi debbono dichiarare il loro stato.

Art 4 – Audizioni o diritti di udienza
  1. I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici interessati rientranti nelle competenze del Comune. Al fine di rendere possibile l’esercizio di tale diritto, senza alcuna formalità di prenotazione, il Sindaco, gli assessori ed i dirigenti degli uffici sono tenuti a fissare ed a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico, per una durata minimale di 6 ore settimanali, per ogni singolo ufficio, ripartito su almeno 2 giorni lavorativi.
  2. Nel caso di richieste scritte per appuntamento esse vanno trattate quali istanze e vengono regolamentate nel successivo articolo 5.

Art. 5 - Istanze
  1. Le istanze possono essere presentate dai soggetti di cui all’articolo 3, sia singolarmente che in forma associata e vanno indirizzate all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.
  2. Le istanze presentate in carta libera, sono sottoscritte dai presentatori indicando con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire. Nel caso in cui i presentatori agiscano quali rappresentanti di un'organizzazione, va indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima.
  3. Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli atti, gli interventi o comportamenti sollecitati.
  4. L'organo competente esamina le istanze e risponde agli interessati nel tempo più breve possibile o comunque entro il termine di 10 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza può essere evasa informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunicazione scritta.
  5. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Qualora la competenza spetti al Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo alla seduta di Giunta o nella riunione della Commissione Consiliare competente.
  6. Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l'opportunità, è invitato ad illustrare le istanze in sede di adunanza consiliare.
  7. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 10 giorni dall'adozione.
  8. Per l'istanza di competenza degli organi collegiali, il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte non può superare comunque i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.
  9. I dirigenti e i responsabili degli uffici sono tenuti a dare direttamente risposte motivate alle istanze che rientrino nell'ambito della loro competenza, nel tempo più breve possibile o comunque entro il termine di 15 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Detto termine può essere prorogato per un tempo non superiore ad ulteriori 15 gg., dandone comunicazione scritta all'interessato, con indicati i motivi del ritardo e i nuovi termini entro cui verrà evasa l'istanza.
  10. I termini di cui al comma 9 si applicano esclusivamente alle istanze dalle quali non consegua obbligatoriamente un procedimento amministrativo di competenza del Comune. Per i procedimenti amministrativi che conseguano obbligatoriamente ad una istanza i termini sono quelli previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 6 - Petizioni
  1. Le petizioni, sottoscritte da almeno 5 persone o 1 associazione iscritte all’Albo Comunale, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere l'indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.
  2. L'organo competente esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 15 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa intervenendo alla seduta di Giunta.
  3. Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno di apposita seduta consiliare da tenersi almeno ogni 3 mesi. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo nella riunione della Commissione Consiliare competente.
  4. Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l'opportunità, è invitato ad illustrare la petizione in sede di adunanza consiliare.
  5. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 giorni dall'adozione. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 45 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

Art. 7 - Proposta di atto di iniziativa popolare
  1. La proposta di atto va presentata all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco in carta libera, per iscritto. La stessa deve comunque riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Va redatta per punti e deve contenere anche una valutazione presunta della spesa che l'intervento comporta.
  2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 50 soggetti, titolari del diritto, da 2 associazioni iscritte all’Albo o da 1 consigliere comunale.
  3. I soggetti di cui sopra appongono in calce alla proposta o in allegato, le proprie generalità, l'indirizzo e la firma.
  4. La proposta va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo deliberante competente, debitamente istruita e completa dei pareri di cui all'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (4).
  5. I primi 3 firmatari della proposta sono invitati a illustrare la stessa nel corso della seduta della Giunta o della Commissione Consiliare competente, a seconda che la proposta sia di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta, ne valuti l'opportunità, i primi 3 firmatari sono invitati ad illustrare la proposta in sede di adunanza consiliare.
  6. Entro 15 giorni dall'esame da parte degli organi competenti, della proposta di atto presentata, viene data comunicazione dell'esito della stessa ai primi tre firmatari. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60 gg. Dalla data di presentazione al protocollo generale.

Art. 8 - Modalità di comunicazione in ordine alle istanze - petizioni - proposte
  1. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale, copia delle stesse, a cura dell'ufficio protocollo, va inviata al Difensore Civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
  2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o petizione, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge o nei termini dettati dal regolamento sull'accesso agli atti e/o dal regolamento sul procedimento amministrativo dell'Ente.
  3. Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti, sono effettuate a cura della Segreteria Generale per quanto attiene la competenza del Sindaco e della Giunta; dalla Segreteria del Consiglio per quanto attiene la competenza del Consiglio Comunale; dai Dirigenti e responsabili degli uffici per le materie di propria competenza o di competenza dell'Assessorato.
  4. Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche con pubblicazione all’Albo Pretorio e in forma sintetica sulla rete civica del Comune.

Art. 9 Referendum – Istituzione
  1. Il Referendum, istituito dall'art. 91 dello Statuto comunale (2) ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della L.R. 30/2000, è disciplinato dal presente regolamento.
  2. Il Comune prevede l'uso del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
  3. Il Referendum ha carattere consultivo, abrogativo o propositivo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali.

Art. 10 - Potere di iniziativa
  1. Il referendum è indetto nei casi previsti dagli articoli 89, 90 e 91 dello Statuto Comunale, ovvero quando è richiesto con deliberazione adottata dalla maggioranza semplice dei consiglieri comunali.

Art. 11 - Ammissibilità dei referendum
  1. L’istituto del referendum, nelle sue diverse forme, è espressione fondamentale della libertà di partecipazione dei cittadini.
  2. La Commissione Speciale prevista dall’art.91 comma 8 dello Statuto Comunale pertanto, potrà dichiarare l’inammissibilità delle proposte referendarie, solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e dallo statuto.
  3. La Commissione Speciale, verificate le condizioni di cui agli articoli 9 e 10, delibera a maggioranza assoluta dei voti:
    1. l'ammissibilità delle proposte di Referendum;
    2. la conferma e la decadenza del Referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune;
    3. la sospensione del Referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
  4. La deliberazione o l'atto di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo, per poter essere proposto alla Commissione Speciale deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il Referendum; la Commissione Speciale delibererà entro i dieci giorni successivi all'adozione dell’atto di cui sopra.

Art. 12 - Promozione del Referendum
  1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum debbono presentare apposita istanza scritta al Sindaco che provvede al suo deposito presso la Segreteria Generale previa protocollazione della stessa.
  2. L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita di almeno 10 elettori residenti nel Comune di Santa Teresa di Riva.
  3. L'istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti, deve altresì contenere l’indicazione del rappresentate degli elettori promotori del referendum.
  4. Le deliberazioni del Consiglio richiedenti l'indizione di un Referendum devono avere gli stessi requisiti, previsti nel comma 3.

Art. 13 - Esame di ammissibilità del quesito
  1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dalla Commissione Speciale in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui all'art.12 del presente regolamento.
  2. La Commissione Speciale, deve essere convocata dal Segretario Generale entro dieci giorni dalla data di presentazione della istanza di referendum.
  3. I promotori del referendum possono chiedere audizione alla Commissione Speciale per integrare le motivazioni della istanza. La Commissione Speciale può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
  4. Le decisioni della Commissione Speciale sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente, devono essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale o dalla esecutività della delibera del Consiglio.
  5. Le decisioni della Commissione Speciale debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

Art. 14 - Raccolta delle firme
1.      La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dalla Commissione Speciale.
2.      I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
3.      La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Art. 15 - Autenticazione delle firme
  1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 14, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
  2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.
  3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
  4. L'Amministrazione Comunale adotta le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 16 - Presentazione delle proposte di Referendum
  1. La richiesta di indizione del Referendum accompagnata da tutti i fogli di cui all'art.14 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria Generale, tramite protocollo, entro il 120° giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.
  2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.
  3. Vengono ritenute valide le firme che, secondo tutte le prescrizioni di cui al primo comma dell'art.15, raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art.15 del presente regolamento, corrispondano a cittadini aventi diritto al voto referendario. La verifica viene effettuata congiuntamente dagli Uffici Anagrafe ed Elettorale.

Art. 17 - Indizione
  1. È consentito lo svolgimento al massimo di sei Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale.
  2. La consultazione referendaria avviene una volta l'anno. Non può essere effettuato il Referendum:
a)      nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
b)      nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre;
c)      in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
d)      nei quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste. Limitatamente ai
  2. Referendum già indetti e sospesi per scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2°, procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione, secondo le determinazioni espresse dal Commissione Speciale nell'atto di sospensione.
  3. Il Referendum viene indetto dal Sindaco, verificata la validità del numero delle firme necessarie.
  4. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del Referendum.

Art. 18 - Disciplina della votazione
  1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
  2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
  3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.
  4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.
  5. Le operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nell'arco delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi. Modalità diverse possono essere stabilite nell'atto di indizione.

Art. 19 - Ufficio Comunale per il Referendum
  1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio Comunale per il Referendum nelle persone del Segretario Comunale o suo delegato, del Responsabile dei Servizi Demografici e del Responsabile dell'Unità Operativa Elettorale. L'Ufficio Comunale per il Referendum può essere integrato con un rappresentante per ogni proposta referendaria designato da ogni comitato promotore.
  2. L'Ufficio Comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
  3. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio Comunale per il Referendum, individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare l'attività scolastica.
  4. Ciascun seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da 2 scrutatori, tutti nominati dal Sindaco più un rappresentante designato da ogni comitato promotore dei referendum.

Art. 20 - Operazioni di scrutinio
  1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
  2. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
  3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio Comunale per il Referendum.

Art. 21 - Proclamazione dei risultati
  1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.
  2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum e uno depositato presso l'Ufficio Comunale per il Referendum.
  3. L'Ufficio Comunale per il referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al Presidente del seggio.
  4. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo della Commissione Speciale e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il comitato per il Referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione al Commissione Speciale. Lo stesso si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni. Il Sindaco si pronuncia in via definitiva sui risultati del Referendum.

Art. 22 – Effetti del Referendum
  1. Il Sindaco entro 10 giorni dalla consultazione, proclama l'esito della votazione ed assume tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali all'esito del referendum.
  2. Qualora il risultato del referendum riguardi l'abrogazione di un atto o di un provvedimento o di parte di esso, gli effetti abrogativi decorrono dall’atto di proclamazione del risultato.

Art. 23 - Spese
  1. Lo svolgimento del referendum non può essere impedito da esigenze di bilancio.
  2. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
  3. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti espressamente previsti in appositi capitoli di bilancio, ovvero ricorrendo ai capitoli di bilancio relativi al funzionamento degli organi istituzionali comunali.

Art. 24 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti
  1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.
  2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
  3. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati. Il pagamento dei diritti di affissione è richiesto solo nel caso che l'affissione avvenga ad opera del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

Art. 25 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni
  1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 4 aprile 1956 n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della Legge 24 aprile 1975 n.130 (8), le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
  2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 (9) della legge citata al primo comma del presente articolo.